Proventi per violazioni Codice della Strada
Ultima modifica 26 maggio 2022
Pubblicazione della relazione sui proventi ex art.142, comma 12 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in apposita sezione del sito internet istituzionale.
L’art.142, comma 12 quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede per tutti gli Enti locali l’obbligo di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente.
Le recenti modifiche normative al predetto art 142, comma 12 quater, del D.Lgs n. 285/92 apportate dal D.L. 10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n.156 hanno introdotto l’obbligo, in capo a ciascun ente locale, di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione.